Il 29 luglio 2025 è stata sottoscritta in Aran, l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale dell’Area Funzioni Centrali per il triennio 2022-2024. Il contratto mira a definire le condizioni normative ed economiche per i dirigenti e i professionisti delle amministrazioni pubbliche ricomprese in quest’Area. Il documento è strutturato in tre parti principali: Parte Comune, Sezione Dirigenti e Sezione Professionisti, includendo anche disposizioni speciali per determinate categorie di personale.
Temi Principali e Punti Chiave
1. Ambito di Applicazione e Durata del Contratto (Art. 1, Art. 2)
- Campo di applicazione: Il contratto si applica a tutto il personale a tempo indeterminato e determinato dell’Area Funzioni Centrali, come definito dal CCNQ del 22 febbraio 2024. Include Ministeri, Agenzie (Entrate, Dogane e Monopoli) ed Enti pubblici non economici. Specifiche disposizioni sono previste per la Provincia Autonoma di Bolzano e la Valle d’Aosta.
- Durata: Il CCNL copre il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024 per entrambe le parti, giuridica ed economica.
- Rinnovo: Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno se non viene disdetto da una delle parti con almeno tre mesi di preavviso.
2. Sistema delle Relazioni Sindacali (Art. 3 – Art. 9)
Il CCNL sottolinea l’importanza di un sistema di relazioni sindacali basato su partecipazione, dialogo costruttivo e trasparenza, orientato alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. Gli strumenti principali sono:
- Obiettivi: Contemperare la missione di servizio pubblico con gli interessi dei lavoratori, migliorare la qualità delle decisioni, sostenere la crescita professionale, la sicurezza e il benessere lavorativo.
- Articolazione: Le relazioni sindacali si articolano in partecipazione (informazione, confronto, organismi paritetici) e contrattazione integrativa.
- Informazione (Art. 4): Obbligo per le amministrazioni di fornire preventivamente dati e informazioni in forma scritta sui temi oggetto di confronto o contrattazione integrativa, e su atti di organizzazione degli uffici (es. piano triennale fabbisogni di personale).
- Confronto (Art. 5): Dialogo approfondito su materie specifiche (es. criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, sistemi di valutazione della performance, lavoro agile) al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni e proposte.
- Organismo Paritetico per l’Innovazione (Art. 6): Istituito in amministrazioni con almeno 30 unità di personale destinatario del CCNL. Sede di relazioni collaborative su progetti di organizzazione, innovazione (anche tecnologica, IA), miglioramento dei servizi, benessere organizzativo, e promozione della legalità. Ha il compito di formulare proposte e monitorare le politiche di age management.
- “L’organismo è altresì la sede in cui esaminare l’implementazione di programmi di mentorship tra dirigenti/professionisti esperti e neoassunti focalizzati sull’adozione dell’IA e delle tecnologie digitali, al fine di favorire sia la diffusione delle competenze digitali sia l’adozione consapevole delle nuove tecnologie all’interno della PA.” (Art. 6, comma 3)
- Contrattazione Collettiva Integrativa (Art. 7, Art. 8): Si svolge a livello di ciascuna amministrazione e ha durata triennale. Definisce criteri per la retribuzione di risultato, welfare integrativo, incentivi alla mobilità, e altri aspetti specifici. Prevede clausole per la ripresa delle trattative in caso di mancato accordo, con un termine minimo di negoziazione di 30 giorni (prorogabili a 45).
- Clausole di Raffreddamento (Art. 9): Improntate a responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza, mirano a prevenire i conflitti. Le parti si impegnano a non assumere iniziative unilaterali o azioni dirette durante il negoziato (primo mese) e il confronto.
3. Disposizioni Comuni su Istituti Normativi (Art. 10 – Art. 14)
- Lavoro Agile (Art. 10): Riconosciuto come modalità di lavoro per migliorare i servizi e l’innovazione organizzativa, bilanciando vita lavorativa e privata. È volontario e consensuale, svolto in modalità mista (in presenza e da remoto). Vengono garantiti gli stessi diritti e obblighi del lavoro in presenza. Le amministrazioni faciliteranno l’accesso al lavoro agile per lavoratori in condizioni di particolare necessità (salute, assistenza familiari con disabilità, genitorialità).
- Formazione (Art. 11, Art. 12): La formazione continua è un fattore chiave per la modernizzazione della PA e l’aggiornamento delle competenze. Le amministrazioni devono destinare adeguati investimenti finanziari (almeno 1% del monte salari annuo per il personale CCNL).
- “Ciascuna amministrazione… garantisce ad ogni dirigente e professionista un numero minimo di ore di formazione annue…” (Art. 11, comma 6).
- Particolare attenzione alla transizione digitale e all’utilizzo di Intelligenza Artificiale (IA) e LLM (Large Language Models).
- Attività di Affiancamento (Mentorship) (Art. 13): Le amministrazioni possono prevedere forme di affiancamento per dirigenti e professionisti neoassunti (fino a due anni di servizio), svolte da colleghi con almeno quindici anni di anzianità. L’attività di mentore rientra nelle funzioni del dirigente/professionista e può essere utile per la valutazione della performance individuale.
- Age Management (Art. 14): Politiche mirate a valorizzare i dirigenti e i professionisti esperti, promuovere ambienti di lavoro produttivi, migliorare la salute e la sicurezza, e garantire la formazione continua per prevenire l’obsolescenza delle competenze. Le amministrazioni con oltre 50 unità monitorano annualmente queste politiche.
4. Disposizioni Comuni su Istituti Economici (Art. 15 – Art. 18)
- Differenziazione Retribuzione di Risultato (Art. 15): La retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei livelli di valutazione della performance individuale. Importi più elevati (almeno 30% in più rispetto al valore medio pro-capite, che può essere portato al 20% in determinate condizioni) sono previsti per le valutazioni più alte. La contrattazione integrativa definisce i criteri e una quota massima di dirigenti/professionisti che riceveranno il valore più elevato.
- Welfare (Art. 16): Le amministrazioni disciplinano misure di welfare integrativo tramite contrattazione integrativa, inclusi sussidi familiari, supporto all’istruzione, attività culturali, prestiti, e polizze sanitarie integrative. I costi sono coperti da fondi specifici o da quote del fondo per la retribuzione di posizione e risultato.
- Indennità di Bilinguismo (Art. 17): Confermata per i dipendenti degli uffici territoriali delle Province Autonome di Bolzano e Trento, e della Regione Valle d’Aosta. A partire dal 31 dicembre 2024, l’importo è rideterminato a € 300 mensili per dodici mensilità.
- Trattamento Economico Personale in Distacco Sindacale (Art. 18): Include stipendio tabellare, assegni ad personam/RIA, indennità di esclusività (se prevista), e un elemento di garanzia retributiva (60%-90% delle voci retributive dell’ultimo anno di servizio). Le misure percentuali sono definite in contrattazione integrativa.
5. Sezione Dirigenti (Art. 19 – Art. 43)
- Destinatari (Art. 19): Dirigenti a tempo indeterminato e determinato, con specificità per dirigenti sanitari del Ministero della Salute/AIFA e dirigenti ENAC.
- Confronto (Art. 20): Materie specifiche includono criteri per la graduazione delle posizioni, sistemi di valutazione, lavoro agile, piani formativi, e procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali (trasparenza, conoscibilità delle posizioni, valutazione di attitudini e risultati).
- Contrattazione Integrativa (Art. 21): Materie come la definizione di un diverso riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, i criteri per la retribuzione di risultato e gli incrementi per incarichi aggiuntivi o ad interim, i piani di welfare integrativo.
- Conferimento Incarichi Dirigenziali (Art. 22): Tutti i dirigenti di ruolo a tempo indeterminato hanno diritto a un incarico. Il conferimento avviene tramite procedure trasparenti e motivate, con un contratto individuale che definisce il trattamento economico. Gli incarichi hanno durata determinata e possono essere rinnovati.
- Trattamento Economico Dirigenti I Fascia (Art. 23 – Art. 25): Il nuovo stipendio tabellare lordo è pari a € 63.807,87 annui lordi per 13 mensilità a partire dal 1° gennaio 2024.
- La retribuzione di posizione parte fissa rideterminata è pari a € 42.598,20 annui lordi per 13 mensilità a partire dal 1° gennaio 2024.
- Incrementi del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato, con percentuali specifiche per Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti pubblici non economici, AGID (es. Ministeri 4,04%). Le risorse finanziano anche gli incrementi della retribuzione fissa e il welfare. Possibilità di incrementi ulteriori per esigenze organizzative.
- Trattamento Economico Dirigenti II Fascia (Art. 26 – Art. 28):Il nuovo stipendio tabellare è pari a € 50.005,77 annui lordi per 13 mensilità a partire dal 1° gennaio 2024.
- il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti di seconda fascia è rideterminato in € 14.515,11 annui lordi per 13 mensilità a partire dal 1° gennaio 2024.
- Il Valore massimo della retribuzione di posizione è rideterminato a € 48.084,81.
- Incrementi del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato, con percentuali specifiche (es. Ministeri 3,03%).
Disposizioni Speciali per Dirigenti Sanitari (Ministero della Salute/AIFA) (Art. 29 – Art. 39)
- Riconoscimento del buono pasto per il lavoro agile se previsto un orario settimanale (Art. 30).
- Articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni, con possibilità sperimentale di quattro giorni per strutture non sanitarie (Art. 31).
- Permessi specifici per visite/terapie: 18 ore annuali, assimilati ad assenze per malattia (Art. 32). Ulteriori 2 ore per over 60.
- Struttura retributiva specifica con indennità di specificità medico-veterinaria e l’istituzione dell’Indennità di specificità sanitaria (€ 600,00 annui lordi per 13 mensilità) per dirigenti inquadrati in profili sanitari diversi da medico e veterinario (Art. 33, Art. 37).
- Incrementi specifici dello stipendio tabellare, retribuzione di posizione parte fissa e indennità di specificità medico-veterinaria.
- Incremento del Fondo risorse decentrate per dirigenti sanitari (1,93% del monte salari 2021) (Art. 39).
Disposizioni Speciali per Dirigenti ENAC (Art. 40 – Art. 43)
- Il nuovo stipendio tabellare è rideterminato in € 73.468,01 annui lordi per 13 mensilità a partire dal 1° gennaio 2024.
- Incrementi retribuzione di posizione parte fissa: A regime, € 16.908,26 annui lordi per 13 mensilità. Valore massimo della retribuzione di posizione rideterminato a € 48.928,26.
- Incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato (2,23% del monte salari 2021) (Art. 43).
6. Sezione Professionisti (Art. 44 – Art. 65)
- Destinatari (Art. 44): Professionisti collocati nell’area dei professionisti e nell’area medica. Riconosciuti come risorsa fondamentale, con autonomia professionale e rispetto delle norme deontologiche, ma anche armonia con le logiche organizzative dell’ente.
- Confronto (Art. 45): Materie includono criteri per procedure selettive, affidamento/revoca incarichi di coordinamento, sistemi di valutazione, lavoro agile, e piani formativi.
- Contrattazione Integrativa (Art. 46): Riparto dei fondi per le aree dei professionisti e medica, determinazione della retribuzione di risultato, incentivi per prestazioni professionali, welfare integrativo, e criteri per l’accesso al lavoro agile.
- Trattamento di Trasferta (Art. 47): Dettaglia rimborsi spese (viaggi, albergo, pasti) e la possibilità di utilizzare il proprio mezzo. Si applica per trasferte superiori a 10 km dalla sede.
- Area dei Professionisti (Art. 48 – Art. 51): gli stipendi tabellari sono così rideterminati. II livello € 52.568,75 annui per tredici mensilità. I livello € 45.614,76 annui per tredici mensilità. A regime dal 1° gennaio 2024.
- Incrementi indennità professionisti legali e indennità professionali: € 1.105,00 annui lordi per 12 mensilità dal 1° gennaio 2024.
- Incremento del Fondo dell’Area dei professionisti (3,64% del monte salari 2021) (Art. 51).
- Area Medica (Art. 52 – Art. 60): Riconoscimento del buono pasto per il lavoro agile – (Art. 53).
- Articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni, con possibilità sperimentale di quattro giorni per strutture non sanitarie (Art. 54).
- Permessi specifici per visite/terapie: 18 ore annuali, assimilati ad assenze per malattia (Art. 55). Ulteriori 2 ore per over 60.
- Struttura della retribuzione con indennità di specificità medica (Art. 56).
- Nuovi valori stipendi tabellari a regime dal 1° gennaio 2024: II livello tempo pieno € 52.395,99, I livello tempo pieno € 41.804,01; II livello a tempo definito € 39.235,95, I livello a tempo definito € 29.928,51.
- Incrementi delle componenti fisse della retribuzione di posizione dei medici: € 1.040,00 annui lordi per 12 mensilità dal 1° gennaio 2024 (Art. 57).
- Incrementi dell’indennità di specificità medica: € 769,81 annui lordi per 13 mensilità dal 1° gennaio 2024 (Art. 59).
- Incremento del Fondo dell’Area medica (3,46% del monte salari 2021) (Art. 60).
- Professionisti ENAC (Art. 61 – Art. 65):Valori stipendi tabellari a regime dal 1° gennaio 2024: PI4 Super € 70.955,72, PI4 € 65.681,31, PI3 € 48.120,05, PI 2 € 41.094, 62, PI 1 € 37.584,35.
- Incremento del Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale (1,41% del monte salari 2021) (Art. 64).
- Possibilità di incrementare l’indennità oraria di trasferta in sede di contrattazione integrativa (Art. 65).
Dichiarazioni Congiunte
Le dichiarazioni congiunte esprimono auspici e impegni delle parti negoziali su alcune tematiche chiave:
- Dichiarazione Congiunta n. 1: Auspicio per un percorso di graduale armonizzazione degli istituti economici e delle tutele per i professionisti dell’Area medica degli EPNE.
- Dichiarazione Congiunta n. 2: Auspicio per un rapido avvio della stagione negoziale 2025-2027 per allineare il periodo contrattuale all’entrata in vigore del CCNL.
- Dichiarazione Congiunta 3: Necessità di una rivisitazione complessiva del sistema di classificazione, progressione e struttura retributiva dei professionisti nel prossimo rinnovo contrattuale 2025-2027, per risolvere le problematiche attuali.
- Dichiarazione Congiunta A.Ra.N. – Commissariato di Governo per la Provincia di Bolzano: Riconoscimento della partecipazione del Commissario alle trattative sull’indennità di bilinguismo, che non potrà essere ulteriormente integrata, e l’esigenza di perequazione degli importi nel pubblico impiego.
Conclusioni
Questo CCNL per l’Area Funzioni Centrali 2022-2024 introduce significativi aumenti retributivi (stipendio tabellare e retribuzione di posizione fissa) per dirigenti e professionisti, efficaci dal 1° gennaio 2024. Modernizza il quadro normativo introducendo e potenziando strumenti come il lavoro agile, la formazione continua (con focus su digitale e IA), le politiche di age management e mentorship. Rafforza il sistema delle relazioni sindacali con nuovi organismi e procedure più definite. Particolare attenzione è data alle specificità dei dirigenti sanitari e dei professionisti delle diverse aree, con adeguamenti economici e normativi mirati. Le dichiarazioni congiunte evidenziano la volontà delle parti di affrontare sfide future, come l’armonizzazione delle tutele e la revisione della classificazione del personale professionista.
Qui il link del CCNL

