Il 18 giugno 2025 è stata sottoscritta l‘ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il comparto della Sanità per il triennio 2022-2024.
Ipotesi perché ora il contratto deve superare i controlli del MEF e della Corte dei conti per poi essere definitivamente sottoscritto ed entrare in vigore.
Vediamo sinteticamente le novità del contratto.
Le aree principali di intervento riguardano la gestione del personale, le relazioni sindacali, gli istituti normativi ed economici, e l’aggiornamento della disciplina contrattuale esistente.
I. Durata e Struttura del Contratto
L’ipotesi di CCNL ha una durata triennale, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. Il testo contrattuale è suddiviso in otto titoli:
- Titolo I: Disposizioni generali
- Titolo II: Relazioni sindacali
- Titolo III: Ordinamento professionale
- Titolo IV: rapporto di lavoro;
- Titolo V: tipologie flessibili del rapporto di lavoro;
- Titolo VI: estinzione del rapporto di lavoro;
- Titolo VII: istituti normo-economici;
- Titolo VIII: trattamento economico
E’ stata adottata una tecnica di drafting che ripropone l’intero articolo, anche con modifiche minime, disapplicando e sostituendo i precedenti articoli omologhi del CCNL 2019-2021, per facilitare la lettura della disciplina vigente. Le disposizioni dei CCNL precedenti al 2.11.2022 continuano ad applicarsi se non espressamente disapplicate o sostituite, o se compatibili con le nuove previsioni.
II. Principali Aree di Intervento e Novità
Le modifiche e le introduzioni mirano a migliorare le condizioni di lavoro, la formazione, la gestione delle carriere e la retribuzione del personale del comparto Sanità.
1. Ferie, Assenze e Congedi
- Pianificazione e Fruizione delle Ferie: Viene rafforzata l’esigenza di pianificare e presidiare la fruizione delle ferie da parte delle aziende ed enti, “favorendone il godimento entro i termini contrattualmente stabiliti”, in linea con la recente giurisprudenza italiana ed europea.
- Smaltimento Ferie Pregresse: Introdotte misure per lo smaltimento delle ferie pregresse “anche durante il periodo di preavviso e una disciplina sperimentale delle ferie fruibili ad ore.”
- Ferie e Riposi Solidali: L’istituto delle ferie e riposi solidali è stato reso estensibile previo confronto aziendale.
- Assenza per Malattia: Migliorata la definizione del trattamento economico e precisate le norme relative alle inidoneità.
- Congedo dei Genitori: Espressamente richiamato l’art. 34, comma 5 del D. Lgs. 151/2001, come modificato dal D. Lgs. n.105/2022, e normato in dettaglio il congedo ad ore. “tutti i periodi di congedo parentale, anche quelli successivi ai primi trenta giorni, sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.”
2. Formazione del Personale
- Rafforzamento del Ruolo: La formazione continua e l’aggiornamento professionale sono rafforzati sia per il personale sanitario che per gli altri ruoli, garantendo un monte ore di attività formative e la formazione specifica per l’acquisizione dei crediti formativi (ECM). Le ore destinate all’acquisizione dei crediti formativi ECM rientrano nell’orario di lavoro e “i relativi oneri sono a carico dell’Azienda o Ente”. Il dipendente può richiedere percorsi formativi specifici, coerenti con il proprio profilo, fino a un massimo del 30% dei crediti formativi annuali.
3. Politiche per l’Invecchiamento del Personale
- Un nuovo capo è dedicato a “politiche e strategie per l’invecchiamento del personale onde prevedere l’attivazione di strategie e di azioni concrete volte a gestire in particolare il personale ultrasessantenne.” (Art. 49).
4. Relazioni Sindacali
- Rafforzamento del Sistema: Il “Sistema delle relazioni sindacali” è rafforzato.
- Informazione Preventiva: Oggetto dell’informazione preventiva sono, oltre alle materie di confronto aziendale, regionale e contrattazione integrativa, anche “gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS.” L’informazione su questi atti specifici deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima della loro adozione.
- Informazione Periodica Successiva: Dettaglio delle voci di utilizzo dei fondi aziendali (semestrale) e il numero delle cessazioni dal servizio e stato di attuazione dei piani di formazione (annuale).
- Confronto Regionale: Aggiunto il piano di riparto delle risorse per il personale medico e infermieristico delle aree di confine (derivanti dalla compartecipazione al SSN a carico dei frontalieri che lavorano in Svizzera) tra le aziende e gli enti del territorio regionale.
5. Ordinamento Professionale
- Elevata qualificazione : E’ stato previsto, fra l’altro, l’ampliamento della platea dei possibili dipendenti che possono partecipare all’accesso all’area di elevata qualificazione: oltre alla laurea magistrale accompagnata da un incarico di funzione di almeno tre anni è stata introdotta la possibilità di accesso al personale in possesso della laurea triennale accompagnata da un periodo di incarico di funzione di almeno sette anni oppure il possesso di titoli di studio equipollenti ai sensi dell’art. 4 della Legge 26.2.1999, n. 42 unitamente ad un periodo di almeno sette anni di incarico di funzione.
- In merito alla progressione tra le aree di cui all’art.18 si è previsto da un lato che la progressione all’area superiore possa avvenire anche con il diretto passaggio ad un profilo di diverso ruolo e che nel trattamento economico da preservare rientra anche l’indennità di qualificazione professionale e l’indennità professionale specifica già in godimento (comma 4).
- Con l’art. 19 sono state apportate modifiche alla data limite per le procedure in deroga previste dagli artt. 21 (Norme di prima applicazione) e 35 (Norma transitoria per gli incarichi di funzione organizzativa) del CCNL 2.11.2022, prevedendo, in analogia a quanto già effettuato con il contratto delle funzioni centrali, una proroga alle procedure in deroga e indicando per entrambi gli articoli la data del 31.12.2026
- Incarichi di Funzione: Precisato che l’incarico di funzione professionale di complessità base è attribuito non solo al personale neoassunto ma anche a quello inquadrato nella nuova area superiore a seguito di progressione. Introdotta la “conferibilità (non la obbligatorietà) di incarichi ad interim ad altro dipendente della stessa area in possesso dei relativi requisiti in caso di temporanea assenza o impedimento del titolare di un incarico di media o elevata complessità”.
- Indennità di Funzione: L’indennità di funzione per incarichi di funzione, sia organizzativa che professionale, è applicabile solo se di valore superiore a 5000 euro (innalzato da 3000 euro del CCNL 2019-2021), fatta salva l’indennità di pronta disponibilità. L’indennità di funzione per gli incarichi professionali di base è confermata in Euro 1.000 annui, inclusa la tredicesima mensilità.
6. Orario di Lavoro
- Programmazione Turnistica: La programmazione oraria della turnistica deve essere “formalizzata entro il giorno 20 del mese precedente.”
- Flessibilità per Genitori Turnisti: Migliorate le situazioni per i genitori, entrambi turnisti, con figli minori, rendendo prioritario l’impiego flessibile con lo svolgimento di turni opposti o compatibili con le loro esigenze.
- Partecipazione a Riunioni Ordini Professionali: Le Aziende ed Enti “favoriscono la partecipazione alle riunioni degli ordini professionali dei dipendenti che rivestono le cariche nei relativi organi senza riduzione del debito orario al fine di consentire loro l’espletamento del proprio mandato.”
- Servizio di Pronta Disponibilità: Introdotta la possibilità, nel periodo estivo (giugno-settembre), di valutare in contrattazione integrativa una flessibilità del numero dei turni mensili di pronta disponibilità, garantendo una media mensile non superiore a 7 turni.
- Prestazioni Aggiuntive: Introdotto un nuovo quadro contrattuale per il ricorso a prestazioni aggiuntive del personale del ruolo sanitario “ad integrazione dell’attività istituzionale”, al di fuori dell’orario di lavoro. La tariffa oraria è di “50 euro lordi omnicomprensivi”. Viene fissato un limite finanziario basato sul valore medio aziendale del costo sostenuto nel quinquennio 2015-2019, garantendo l’invarianza finanziaria.
7. Rapporti di Lavoro a Tempo Determinato e Parziale
- Formazione per Personale a Tempo Determinato: Il personale a tempo determinato beneficia della stessa formazione del personale a tempo indeterminato.
- Lavoro a Tempo Parziale: Prevista la possibilità, su richiesta del dipendente, di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, “in relazione alla compatibilità con le esigenze organizzative o di servizio e alla valutazione della razionale e ottimale distribuzione del personale.”
8. Patrocinio Legale e Aggressioni
- Patrocinio Legale: Uniformato alle previsioni dell’Area della Sanità, includendo le fasi preliminari del giudizio. L’azienda ha l’obbligo di comunicare il legale scelto al dipendente per il relativo assenso. In caso di disaccordo sul legale, il dipendente può nominarne uno di fiducia, ma gli oneri rimangono a suo carico salvo conclusione favorevole del procedimento, e solo per determinate casistiche penali.
- Patrocinio Legale in Caso di Aggressioni: Introdotto un nuovo articolo (art. 55) che prevede che “l’Azienda e Ente nell’ipotesi di aggressione nei confronti del personale dipendente ad opera di terzi, assume ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio.”
9. Retribuzione e Sistema Indennitario
- Incrementi Stipendiali: Sono previsti incrementi degli stipendi tabellari per tutto il personale del comparto, inclusi quelli del ruolo della ricerca sanitaria, con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Vengono riassorbiti gli importi delle anticipazioni previste.
- Definizione di Retribuzione: Nella “Retribuzione individuale mensile” (utile per ferie, assenze, congedi, indennità sostitutiva preavviso) sono state espressamente inserite, oltre alla retribuzione base mensile, “le altre voci del trattamento fondamentale, l’indennità di posizione o di funzione di parte variabile e le indennità a carattere fisso e continuativo, comunque denominate, corrisposte a carico dei fondi, per dodici mensilità.” Questo per semplificare la definizione e includere indennità come quella di specificità infermieristica.
- Tredicesima Mensilità: Chiarita l’esclusione di alcune indennità (specificità infermieristica, tutela del malato e promozione della salute) dal calcolo della tredicesima, se già corrisposte per dodici mensilità. La riduzione del trattamento economico comporta una riduzione proporzionale della tredicesima, salvo eccezioni come il congedo dei genitori.
- Fondi Aziendali: I fondi per incarichi, progressioni economiche e indennità professionali (art. 63) e per premialità e condizioni di lavoro (art. 64) sono incrementati con risorse aggiuntive.
- Indennità di Specificità Infermieristica e Tutela del Malato: Il valore di queste indennità è incrementato in applicazione di sopravvenute disposizioni legislative.
- Indennità di Turno, Notturno e Festivo: L’indennità di turno è corrisposta anche al personale che opera su un solo turno, non più in base al dipendente ma alla caratteristica delle UO/Servizi.
- Indennità per Operatività in Particolari UO/Servizi: Questa indennità compensa il disagio del personale e include ora anche i “servizi di sanità penitenziaria”.
- Indennità di Pronto Soccorso: A decorrere dal 2023, le risorse per l’indennità di pronto soccorso sono ripartite tra le regioni sulla base di coefficienti percentuali e confluiscono nel Fondo di premialità e condizioni di lavoro.
10. Altre novità
Sono stati inoltre:
- la possibilità, in via sperimentale e garantendo comunque qualità e livello dei servizi resi all’utenza, di poter articolare l’orario di lavoro di 36 ore settimanali su quattro giorni (settimana corta), previa adesione volontaria da parte dei lavoratori;
- il riconoscimento del buono pasto in lavoro agile nonchè la priorità di accesso a questo istituto contrattuale per chi è in situazioni di disabilità o per assistenza a famigliari disabili;
III. Dichiarazioni Congiunte
Le dichiarazioni congiunte evidenziano la volontà di un confronto futuro su temi chiave per il pubblico impiego e il comparto Sanità:
- Confronto con il Ministro della Pubblica Amministrazione e le Regioni: Si chiede un confronto su “graduale superamento dei tetti per il trattamento economico accessorio in tutti i comparti di contrattazione; avvio delle procedure per la nuova contrattazione 2025-2027…; welfare integrativo; agevolazioni fiscali sui premi di produttività; strumenti normativi per lo sviluppo delle carriere; formazione; rafforzamento degli istituti partecipativi nell’ambito delle relazioni sindacali.”
- Confronto con Comitato di Settore e OO.SS.: Necessità di un confronto su “mensa o modalità sostitutive e sulla pausa per il recupero delle energie psico-fisiche nonché sulle tematiche tese al miglioramento delle condizioni di lavoro con particolare riferimento alla flessibilità nello svolgimento dei turni, ivi compresi quelli dei genitori entrambi turnisti e sulle modalità di acquisizione dei crediti.”
IV. Considerazioni Finali
Questo CCNL introduce significative novità e chiarimenti volti a modernizzare la gestione del personale nel comparto Sanità, affrontare questioni pratiche emerse in precedenza e recepire indicazioni legislative e giurisprudenziali. L’attenzione alla formazione continua, alla gestione dell’invecchiamento del personale, al welfare integrativo e al potenziamento delle relazioni sindacali riflette un approccio orientato al benessere e alla valorizzazione dei lavoratori del settore. Le risorse economiche per gli incrementi retributivi e i fondi aziendali sono confermate e incrementate, con l’obiettivo di “garantire in tal modo annualmente l’invarianza finanziaria” pur introducendo nuovi compensi e indennità. Con il prossimo contratto, le cui trattative potranno essere avviate a breve, potranno essere affrontati ulteriori problematiche al fine di migliorare le condizioni di lavoro della categoria
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