Introduzione:
Con questo articolo, scritto con l’aiuto di Notebook LM, ho sintetizzato le principali tematiche e le più importanti disposizioni contenute nel Decreto-Legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 marzo 2025.
Il decreto interviene con carattere di straordinaria necessità e urgenza in diverse aree della pubblica amministrazione, con l’obiettivo primario di:
- Attrarre i giovani e superare il precariato: Introducendo misure specifiche per favorire l’ingresso dei giovani nella PA e trasformare rapporti di lavoro a termine in contratti a tempo indeterminato.
- Garantire la continuità e l’omogenea applicazione delle procedure di reclutamento: Definendo nuove modalità e rafforzando le strutture dedicate al reclutamento.
- Assicurare la funzionalità delle amministrazioni pubbliche: Intervenendo su aspetti organizzativi, gestionali e di risorse umane in diversi settori.
- Far fronte a esigenze specifiche: In particolare, quelle connesse alla sicurezza dei trasporti e allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025.
Il decreto è strutturato in tre titoli principali:
- Titolo I: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento delle pubbliche amministrazioni.
- Titolo II: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione.
- Titolo III: Misure urgenti per la funzionalità e il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni.
Analisi Dettagliata per Tematica
1. Reclutamento e Superamento del Precariato (Titolo I, Capi I e II)
- Attrattività per i giovani (Art. 1): Vengono introdotte misure per incentivare l’assunzione di giovani, con particolare attenzione ai diplomati degli ITS Academy e in possesso di specifici diplomi tecnici. Per le amministrazioni individuate, è prevista una “ulteriore percentuale del 10 per cento” destinata a tali profili.
- Stabilizzazione: È prevista la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a termine, “alla scadenza dei contratti di cui al presente articolo, in presenza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego […] e della valutazione positiva del servizio prestato”.
- Formazione: Viene promosso il progetto “PA 110 e lode” per la formazione del personale neoassunto, con uno stanziamento massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027.
- Superamento del precariato giovanile (Art. 2): Le procedure di stabilizzazione previste dall’articolo 50, comma 17, del D.L. 13/2023 vengono estese anche alle assunzioni a termine di assistenti specializzati dell’Agenzia industrie difesa e per la stabilizzazione del personale a termine del Ministero dell’Interno assunto ai sensi del D.L. 36/2022. L’Agenzia industrie difesa è autorizzata a rinnovare per ulteriori 12 mesi i contratti di apprendistato.
- Assunzioni specializzate al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Art. 2, comma 2): Si autorizza l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, con una riserva del 50% per il personale in servizio presso società a partecipazione pubblica che abbia svolto attività di supporto tecnico specialistico in materia ambientale presso il Ministero per almeno due anni. Le procedure saranno semplificate ai sensi dell’articolo 35-quater del D.Lgs. 165/2001.
- Differimento termine per assistenti sociali (Art. 2, comma 3): Il termine per l’applicazione dell’articolo 20, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 75/2017 per il personale con profilo di assistente sociale è differito al 31 dicembre 2025, al fine di garantire la continuità dei servizi sociali comunali.
- Modifiche al D.Lgs. 165/2001 (Art. 3): Vengono apportate diverse modifiche alla disciplina del pubblico impiego:
- Sostituzione di “Scuola superiore della pubblica amministrazione” con “Scuola nazionale dell’amministrazione” (SNA).
- Modifica dell’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, prevedendo anche il concorso unico gestito dal Dipartimento della funzione pubblica.
- Mobilità: Si introduce l’obbligo per le amministrazioni (esclusa la Presidenza del Consiglio dei ministri) di destinare “una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali” alle procedure di mobilità, dando priorità all’immissione in ruolo di dipendenti provenienti da altre PA in comando da almeno dodici mesi con valutazione positiva. In caso di mancata attivazione, sono previste riduzioni delle facoltà assunzionali e la cessazione dei comandi.
- “Le amministrazioni […] destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo, una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale […] che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole.”
- Concorsi unici per dirigenti e figure professionali (Art. 3, comma 1, lett. d)): Si introduce il reclutamento di dirigenti e figure professionali comuni ed elevate attraverso concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, avvalendosi della Commissione RIPAM. È fatta salva una percentuale non inferiore al 50% dei posti destinata al corso-concorso SNA.
- “Il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato […] si svolge mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5…”
- Funzioni della Commissione RIPAM (Art. 3, comma 1, lett. d), punto 1): La Commissione RIPAM assume un ruolo centrale nell’organizzazione di concorsi unici, concorsi riservati per le quote d’obbligo (Legge 68/99) e concorsi per il personale della transizione digitale e sicurezza informatica.
- Graduatorie concorsuali (Art. 3, comma 1, lett. d), punto 4): Vengono definite le modalità di elaborazione e pubblicazione delle graduatorie di merito, con l’applicazione dei titoli, delle precedenze, delle preferenze e delle riserve. È prevista la pubblicazione contestuale sul Portale unico del reclutamento e sul sito dell’amministrazione.
- Scorrimento graduatorie (Art. 3, comma 1, lett. d), punto 3.2): Entro il termine di validità e nei limiti delle facoltà assunzionali, le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie.
- Utilizzo graduatorie di altre amministrazioni (Art. 3, comma 1, lett. d), punto 3.3): Le amministrazioni, per ragioni organizzative e in presenza di profili sovrapponibili, possono reclutare personale a tempo determinato o indeterminato utilizzando proprie graduatorie vigenti o, previo accordo, quelle di altre amministrazioni.
- Portale unico del reclutamento (Art. 3, comma 1, lett. e)): All’atto della registrazione, gli interessati possono chiedere di ricevere notifiche sui bandi corrispondenti ai propri requisiti.
- Riconoscimento titoli di studio esteri (Art. 3, comma 1, lett. f)): Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al riconoscimento dei titoli esteri per la partecipazione ai concorsi pubblici (esclusi docenti), previo parere conforme del Ministero dell’Istruzione e del Merito o del Ministero dell’Università e della Ricerca. I candidati con titoli esteri sono ammessi con riserva e il riconoscimento avviene solo per i vincitori, che devono presentare istanza entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale.
- Interpretazione norma sul concorso come strumento ordinario (Art. 4, comma 1): Si chiarisce che il concorso è lo strumento “ordinario e prioritario” per il reclutamento nelle PA di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. La disposizione si applica anche ai concorsi in corso.
- “L’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 […] si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”
- Precisazione sul reclutamento personale non dirigenziale (Art. 4, comma 2): Si specifica che l’articolo 1, comma 3, del D.L. 80/2021 si riferisce al reclutamento di personale “non dirigenziale”.
- Modifiche relative al personale di enti territoriali in uffici di diretta collaborazione (Art. 4, comma 3): Si precisa che l’articolo 28, comma 1-bis, del D.L. 75/2023 si riferisce al personale “in servizio presso i predetti enti”.
- Equiparazione servizio civile (Art. 4, comma 4): Il servizio civile nazionale è equiparato al servizio civile universale ai fini dell’articolo 18, comma 4, del D.Lgs. 40/2017.
- Disposizioni relative al servizio civile (Art. 4, comma 5): Si modificano le disposizioni relative ai requisiti di partecipazione e alle previsioni per l’attuazione delle misure del servizio civile.
- Stabilizzazione lavoratori socialmente utili (LSU) (Art. 4, comma 6): Le procedure di stabilizzazione dei LSU nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia possono essere concluse entro il 31 dicembre 2025. Anche le assunzioni in deroga di LSU e di pubblica utilità (LPU) possono essere effettuate fino alla stessa data.
- Utilizzo esiti selettivi Enti (Art. 4, comma 7): Gli Enti di cui al comma 308 della Legge 213/2023 possono adottare nuovi bandi e avvalersi degli esiti di procedure selettive già svolte, nei limiti delle risorse assegnate.
- Disposizioni per le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (Art. 4, comma 8):Per l’anno accademico 2025/2026, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del D.L. 104/2013.
- Deroga al limite di scorrimento graduatorie (Art. 4, comma 9): Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento nelle PA approvate nel 2024 e nel 2025 non si applica il limite di scorrimento previsto dall’articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del D.Lgs. 165/2001.
2. Reclutamento di Particolari Categorie di Personale (Titolo I, Capo III):
- Personale civile del Ministero dell’Interno (Art. 5): È previsto un incremento di 200 unità nell’area degli assistenti per le strutture territoriali del Ministero dell’Interno, anche in relazione alla gestione dei flussi migratori. Si autorizzano procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di graduatorie vigenti, senza previo svolgimento delle procedure di mobilità. Costituisce titolo di preferenza l’aver prestato attività lavorativa a termine nelle strutture del Ministero per almeno un anno entro il 30 aprile 2025 in compiti amministrativi connessi alla gestione dei flussi migratori.
- Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Art. 6):Si disciplina la sospensione dal servizio per maternità durante il corso di formazione iniziale, con conservazione della retribuzione e possibilità di partecipare al primo corso utile successivo.
- Sono incrementati i fondi di incentivazione del personale.
- È istituito un fondo per l’adozione di provvedimenti normativi volti all’ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale, fermo restando l’armonizzazione del trattamento economico con le Forze di polizia.
- Proroga al 31 dicembre 2025 del termine previsto dall’articolo 1, comma 347, della Legge 213/2023.
3. Organizzazione della Pubblica Amministrazione (Titolo II):
- Funzionalità Commissione RIPAM e rafforzamento Dipartimento Pari Opportunità (Art. 7):È prevista la riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica con l’istituzione di un ufficio dedicato al potenziamento delle attività della Commissione RIPAM e l’incremento della relativa dotazione organica e del personale di prestito.
- È autorizzata una spesa aggiuntiva per Formez PA per attività di supporto ai concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni.
- Viene ampliata la destinazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 613, della Legge 234/2021.
- Si prevede la riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, con l’istituzione di un ufficio e l’incremento della dotazione organica e del personale di prestito, per rafforzare le attività di contrasto alla tratta degli esseri umani.
- Misure urgenti per enti locali, regioni e province autonome (Art. 8): Vengono introdotte diverse disposizioni riguardanti la capacità assunzionale, la gestione del personale e la partecipazione a specifiche iniziative per enti locali, regioni e province autonome, incluse quelle colpite dai sismi del 2009 e 2016.
- Viene modificato l’articolo 1, comma 557, della Legge 311/2004 estendendo alcune disposizioni anche agli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei crateri sismici e agli Uffici speciali per la ricostruzione.
- Vengono apportate modifiche all’articolo 2, comma 186, della Legge 191/2009 relativamente ai comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri sismici.
- Si specifica che le regioni e le province autonome possono assegnare proprio personale di ruolo agli uffici di diretta collaborazione.
- Viene modificata la dicitura “funzioni di stazione appaltante” in “funzioni di centrale di committenza” all’articolo 8 del D.L. 124/2023.
- Si prevede la possibilità per regioni e province autonome di stabilizzare il personale non dirigenziale assunto dal Ministero dell’ambiente e funzionalmente utilizzato per il PNRR.
- Vengono prorogati alcuni termini relativi a disposizioni finanziarie per gli enti locali.
- Viene modificato l’articolo 248 del TUEL in materia di responsabilità degli amministratori locali.
- Si autorizza il Commissario straordinario di cui al D.L. 208/2024 ad utilizzare ulteriori risorse per interventi.
- Vengono apportate modifiche all’articolo 19 del D.L. 124/2023 in materia di corsi di formazione per personale degli enti locali.
- Si aggiunge un periodo all’articolo 1, comma 365, della Legge 207/2024 in materia di rimborsi sanitari alle regioni.
- Disposizioni urgenti in materia di segretari comunali (Art. 9):Al comune di Lampedusa e Linosa, su motivata richiesta, può essere assegnato in titolarità un segretario di fascia immediatamente superiore.
- Le risorse finanziarie non utilizzate dai comuni beneficiari di specifici fondi possono essere riassegnate ad altri comuni in graduatoria.
- Misure per la ricostruzione post-alluvione e per la “Terra dei Fuochi” (Art. 10):Sono previste misure di flessibilità per il rafforzamento temporaneo degli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali, consentendo anche il conferimento di incarichi o il trattenimento in servizio.
- Il Commissario straordinario alla ricostruzione può avvalersi di diverse modalità per la costituzione della propria struttura di supporto.
- Viene ampliata la platea delle amministrazioni da cui può provenire il personale della struttura commissariale.
- Fino al 31 dicembre 2026, la conferenza di servizi decisoria si svolge con modalità semplificate.
- Il Commissario unico per la bonifica della “Terra dei Fuochi” viene investito di ulteriori compiti e poteri, inclusa la ricognizione degli interventi, l’individuazione di ulteriori iniziative e la stima delle risorse necessarie. È previsto un incremento del personale della struttura commissariale e risorse per ISPRA per attività di monitoraggio.
4. Funzionalità e Rafforzamento delle Pubbliche Amministrazioni (Titolo III)
- Funzionalità agenzie fiscali (Art. 11):Vengono introdotti requisiti di onorabilità e affidabilità per il personale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, analoghi a quelli dell’Agenzia delle entrate.
- Vengono specificate le modalità di trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
- È prevista la ricostituzione presso l’Agenzia delle entrate dell’organo tecnico consultivo di cui al DPR 646/1972.
- Ulteriori misure urgenti per la funzionalità della PA (Art. 12):Il periodo di malattia dovuto al COVID-19 non è più equiparato al ricovero ospedaliero ed è computabile ai fini del periodo di comporto.
- Vengono modificate le disposizioni relative al riconoscimento integrale degli importi per specifiche finalità ambientali.
- Per il personale non contrattualizzato del Ministero della Giustizia responsabile dei pagamenti, il mancato raggiungimento degli obiettivi è valutato in misura non inferiore al 30% ai fini dell’indennità.
- Vengono definite modalità per la determinazione del fondo del trattamento accessorio dell’Ente di cui al D.Lgs. 178/2012.
- Viene inserita tra i fabbisogni di personale la realizzazione della transizione digitale e la sicurezza informatica (modifica al D.L. 80/2021).
- Sono confermati i valori dell’indennità di ente per l’ENAC in attesa di rideterminazione.
- Gli enti previdenziali possono destinare una quota del piano di impiego dei fondi disponibili alla sottoscrizione di fondi immobiliari.
- Viene modificato il riferimento normativo relativo ai limiti per gli incarichi negli enti controllati (modifica al D.L. 132/2023).
- È previsto un incremento della dotazione organica dei professori del Ministero della Difesa per le esigenze formative di cui al D.L. 34/2020.
- È istituito il programma “Hub per l’Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile” per il trasferimento tecnologico ai Paesi del Piano Mattei.
- Limitatamente agli anni 2025 e 2026, le PA possono risolvere il rapporto di lavoro, con preavviso, per il personale vicino all’età pensionabile che abbia maturato i requisiti (con un limite massimo del 15%).
- È istituita a Ferrara la Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale “Institute of Advanced Science for Agriculture”.
- Il Ministero dell’agricoltura è autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato 96 unità di personale non dirigenziale a decorrere dal 2026.
- Vengono apportate modifiche all’articolo 1 della Legge 207/2024, tra cui disposizioni relative alla Società Stretto di Messina.
- Vengono apportate modifiche all’articolo 13-bis del D.Lgs. 36/2021 in materia di collocamento fuori ruolo del Presidente, dei componenti e del Segretario Generale di specifiche autorità.
- Funzionalità Unione italiana tiro a segno e Gruppi sportivi (Art. 13):L’Unione italiana tiro a segno si avvale delle risorse di Sport e salute S.p.a. tramite contratto di servizio annuale.
- Vengono apportate modifiche al D.Lgs. 36/2021 in materia di personale dei Gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e sul collocamento nei ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze degli atleti paralimpici non più idonei all’attività agonistica.
- Armonizzazione trattamenti economici (Art. 14):È istituito un fondo presso il MEF per l’armonizzazione progressiva dei trattamenti economici accessori del personale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio.
- È previsto un incremento del fondo risorse decentrate dell’Agenzia italiana per la gioventù.
- ANSFISA procede all’inquadramento giuridico del personale trasferito dal MIT, riconoscendo la pregressa esperienza professionale.
- Sono riconosciute al personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro le somme per l’armonizzazione dei trattamenti economici accessori relative al periodo marzo-dicembre 2022.
- È autorizzata una spesa per adeguare le retribuzioni del personale di cui all’articolo 152 del DPR 18/1967.
- È autorizzata una spesa per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola, con definizione dei criteri in sede di contrattazione collettiva integrativa.
- Misure urgenti per il Giubileo (Art. 15):La Struttura commissariale per il Giubileo può acquisire la disponibilità degli edifici scolastici nel Lazio per l’accoglienza dei partecipanti al Giubileo dei giovani.
- I dirigenti scolastici sono esonerati da responsabilità per eventuali danni agli edifici durante l’utilizzo da parte dei partecipanti.
- La Regione Lazio è autorizzata a utilizzare specifiche risorse per il potenziamento della struttura di protezione civile e del NUE 112 in vista del Giubileo.
- Per le opere connesse al Giubileo, possono continuare ad applicarsi le previgenti norme tecniche per le costruzioni a condizione che la consegna dei lavori avvenga entro il 31 marzo 2026.
- Razionalizzazione disciplina inabilità e inidoneità al lavoro (Art. 16): Per i dipendenti assunti successivamente all’entrata in vigore del decreto e iscritti a specifiche gestioni pensionistiche, si applicano le norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla Legge 222/1984. Il TFS/TFR è erogato entro tre mesi. Le disposizioni non si applicano a Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco.
- Potenziamento e funzionalità MEF (Art. 17):È istituita presso il Dipartimento del Tesoro del MEF la direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, con conseguente incremento della dotazione organica dirigenziale.
- Potenziamento competenze analisi e valutazione della spesa (Art. 18):Vengono apportate modifiche all’articolo 1 della Legge 197/2022 per rafforzare le competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa, prevedendo anche l’assunzione di personale ad elevata specializzazione tramite concorso unico RIPAM. Vengono definiti i requisiti per l’elevata specializzazione.
- Sono istituite quattro posizioni dirigenziali di livello generale presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per compiti connessi alla nuova governance europea.
- Viene aggiornata la denominazione e l’ambito territoriale di alcune Ragionerie Territoriali dello Stato (modifica al D.L. 80/2021).
- Rafforzamento capacità amministrativa fondi europei e coesione (Art. 19):Il Dipartimento per gli affari europei della PCM può avvalersi di Eutalia s.r.l. per il supporto alla partecipazione ai programmi europei a gestione diretta.
- È autorizzata la trasformazione di Eutalia s.r.l. in società per azioni.
- Vengono introdotte disposizioni relative alla figura del Responsabile Unico del Contratto (RUC) per i Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS).
- Le risorse non utilizzate relative al riversamento dei crediti d’imposta sono destinate alla copertura di riduzioni del FSC 2014-2020.
- Viene riaperto il termine per il riversamento dei crediti d’imposta di cui all’articolo 5 del D.L. 146/2021, con nuove scadenze e condizioni, inclusa la rinuncia al contenzioso pendente.
- Viene prorogato il termine per la definizione dei giudizi relativi al riversamento dei crediti d’imposta.
- Viene modificato il termine di cui all’articolo 1, comma 458, della Legge 207/2024.
- Funzionalità Consiglio superiore dei lavori pubblici (Art. 20):Viene introdotto l’obbligo di versamento di un contributo da parte dei soggetti che sottopongono progetti al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le risorse sono destinate alle verifiche tecniche e operative del Consiglio, nonché all’integrazione della sua composizione.
- È abrogato l’articolo 1, comma 5, del D.L. 245/2005.
- Funzionalità Dipartimento Protezione Civile (Art. 21):Vengono apportate modifiche all’articolo 3 del D.L. 4/2014 per consentire il riconoscimento di integrazioni al trattamento economico accessorio del personale del Dipartimento della Protezione Civile.
- È incrementato il limite percentuale per il conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia presso il Dipartimento della Protezione Civile per il triennio 2025-2027.
Conclusioni
Il Decreto-Legge in esame introduce un ampio ventaglio di misure urgenti volte a rispondere a diverse criticità della pubblica amministrazione, con un focus significativo sul reclutamento di giovani talenti, il superamento del precariato, la semplificazione delle procedure concorsuali e il rafforzamento della funzionalità di importanti settori amministrativi. L’impatto di tali misure richiederà un attento monitoraggio in fase di attuazione e conversione in legge.
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