Con riferimento ai commenti del mio precedente post, sull’istituzione della quarta area e sul nuovo sistema di classificazione, ritengo necessario fornire alcuni chiarimenti vista anche la confusione normativa che molti fanno.
In questo caso, contrariamente a quanto mi ero prefissato per questo blog, l’articolo è sfacciatamente giuridico.

Il CCNL comparto Funzioni centrali relativo al triennio 2019-2021, con riferimento all’ordinamento professionale, attua un’armonizzazione dei differenti ordinamenti professionali presenti nei precedenti comparti Ministeri, Agenzie fiscali, EPNE, e nelle amministrazioni del CNEL, ENAC, AGID (per queste due sono previste successivi step di adeguamento), portando a compimento un percorso avviato nel 1999 allorquando si è ritenuto opportuno abbandonare la rigida parcellizzazione del personale in nove (a volte 11) qualifiche funzionali per passare ad un’organizzazione per AREE (tre). Tale percorso, nelle amministrazioni storicamente meno inclini al recepimento delle innovazioni organizzative ha richiesto un processo per piccoli passi che, complice il blocco decennale della contrattazione collettiva, è durato oltre 20 anni.
In particolare, nella tornata contrattuale 1998-2001 è stato definito un sistema di classificazione articolato in tre aree con all’interno 7 posizioni economiche (e soppressione degli ex livelli I e II) che, a discapito del nome, avevano anche connotazione giuridica. Ed infatti, ad esempio nel comparto Ministeri, “Ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell’area e nella posizione economica ove questa è confluita ed è tenuto a svolgere, come previsto dall’art. 56 del d.lgs. 29/1993, tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza. nonché le attività strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito.”
Il successivo step è stato effettuato nella tornata contrattuale 2006-2009, allorquando le tre aree, che “corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative” vengono articolate in fasce retributive e non più posizioni economiche. In tale contesto, proseguendo sempre con l’esempio del comparto Ministeri, “Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all’interno dell’area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. Ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito.” Si tratta di un nuovo importante passo nella strada della semplificazione organizzativa. Tuttavia, va registrato che nella tornata contrattuale 2006-2009, solo per alcuni comparti è stata completamente abbandonata la possibilità di prevedere profili con accesso diverso dalla prima fascia economica, mentre in altri comparti (ministeri ed agenzie fiscali) tale facoltà è rimasta, lasciando alle amministrazioni la decisione in merito alla collocazione dei profili, nel rispetto dei criteri definiti dal CCNL. Su tale aspetto il contratto precisava che “I profili, distinti per settori di attività, possono accorpare le mansioni precedentemente articolate sulle diverse posizioni economiche di ciascuna area”. Le scelte operate dalle diverse amministrazioni sono state differenti, per cui in alcune realtà i precedenti profili sono stati unificati in uno solo con accesso alla fascia iniziale, in altre sono stati mantenuti più profili con posizione iniziale di accesso differenti.
Il processo di semplificazione ed uniformità dei sistemi di classificazione – necessario anche per agevolare la mobilità tra enti diversi, resa particolarmente complessa proprio in ragione del fatto che a parità di mansioni i profili venivano collocati in posizioni di accesso diverse a seconda delle amministrazioni – si è completato con l’ultima tornata contrattuale (2019-2021) laddove vengono confermate tre aree, con accesso sempre alla posizione iniziale, cui si aggiunge una quarta area di elevate professionalità. Leggendo le norme emerge che elementi di continuità sono rappresentati dal fatto che “Le aree … corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall’allegato A. All’interno dell’Area si ha equivalenza e fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze dell’organizzazione del lavoro”; e che “ai sensi dell’art. 52 del d.lgs n. 165/2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali”.
Il CCNL 2019-2021 ha quindi ultimato il processo di semplificazione del sistema di classificazione ed ha istituito una quarta area, così come prevede la legge, ma senza inquadramenti automatici (questo vale anche per le altre aree), perché la stessa legge stabilisce che il relativo finanziamento sia a carico delle facoltà assunzionali. Non c’è alcun sotto inquadramento degli attuali funzionari perché la terza area contiene le stesse mansioni della precedente terza area. Riporto di seguito quanto prevede il contratto.
AREA DEI FUNZIONARI:
Appartengono a quest’area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l’integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative.
Specifiche professionali:
• conoscenze specialistiche
• competenze necessarie ad affrontare problemi complessi, anche al fine di
sviluppare conoscenze e procedure nuove
• capacità di lavoro in autonomia accompagnato da capacità gestionali,
organizzative e professionali atte a consentire la gestione efficace dei processi
affidati ed il conseguimento degli obiettivi assegnati,
• responsabilità amministrative e di risultato sui processi affidati, con possibilità
di autonoma assunzione di atti e decisioni, anche amministrative, in conformità agli ordinamenti di ciascuna amministrazione; le responsabilità possono estendersi anche alla conduzione di team di lavoro e di unità organizzative
Requisiti di base per l’accesso:
laurea (triennale o magistrale)
Ringrazio la dott.ssa Maria Vittoria Marongiu per il contributo all’articolo
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