Nel nuovo contratto delle Funzioni Centrali 2025-2027 prendono l’aumento più alto di tutti. Nella riforma della dirigenza sono diventate la porta d’ingresso. Eppure in molte amministrazioni restano un gradino per chi ha aspettato abbastanza.

Nel CCNL delle Funzioni Centrali 2025-2027 c’è un numero che dovrebbe far riflettere più di quanto abbia fatto finora. A regime, dal 1° gennaio 2027, l’area delle elevate professionalità porta a casa 221 euro mensili lordi di incremento. I funzionari 161,80. Non è un dettaglio tecnico: è il segnale economico più esplicito che la contrattazione collettiva potesse dare su dove ritiene si giochi il futuro dell’organizzazione pubblica.

Le elevate qualificazioni nella pubblica amministrazione esistono da quasi quattro anni. Sono state introdotte con i rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021, tra la primavera e l’autunno del 2022, in tutti i comparti. E in questi quattro anni ho visto amministrazioni costruirci sopra un pezzo serio della propria organizzazione, e altre — molte altre — usarle come si usava una volta la vecchia progressione: un riconoscimento per chi è in servizio da tanto tempo e merita qualcosa.

È l’equivoco che voglio provare a smontare, perché con la legge 119/2026 è diventato molto più strategico di prima.

Cosa sono le elevate qualificazioni

Le elevate qualificazioni sono un’area di inquadramento del personale non dirigenziale, collocata sopra quella dei funzionari, destinata a chi svolge attività che richiedono un grado di autonomia e responsabilità vicino a quello dirigenziale. I contratti individuano quattro requisiti professionali:

  • conoscenze altamente specialistiche nel proprio campo;
  • competenze adeguate ad affrontare, con elevata consapevolezza critica, problemi di notevole complessità;
  • capacità di lavorare in autonomia, unita a capacità gestionale e organizzativa per condurre e coordinare funzioni articolate, comprese attività progettuali, di pianificazione e di ricerca e sviluppo;
  • responsabilità amministrativa sui risultati delle attività affidate.

Il punto che sfugge più spesso è il secondo pezzo del terzo requisito. Non basta la competenza tecnica: serve la capacità di far funzionare qualcosa. L’elevata qualificazione non è il massimo esperto della materia messo in una stanza a fare la stessa cosa con uno stipendio migliore. È qualcuno a cui l’amministrazione affida un pezzo di macchina.

Elevate professionalità o elevate qualificazioni? Due nomi, un istituto

Qui nasce metà della confusione che circola, anche tra gli addetti ai lavori.

Nelle Funzioni Centrali — ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici — l’area si chiama Elevate Professionalità. Nelle Funzioni Locali — regioni, enti locali, camere di commercio — la denominazione contrattuale è Area dei funzionari e delle elevate qualificazioni.

Nomi diversi, stessa logica: riconoscere che tra il funzionario e il dirigente esiste uno spazio professionale reale, che nella PA di oggi è largo e che fino al 2022 non aveva casa. Chi cerca informazioni con un termine spesso non trova quelle scritte con l’altro, e finisce per credere che si tratti di istituti separati. Non lo sono. Bisogna riconoscere però che nelle funzioni locali sarebbe opportuno separare l’area dei funzionari da quella delle elevate qualificazioni, al fine di avere un area specifica per tale professionalità. Ciò ancor di più alla luce della riforma Zangrillo sull’accesso alla dirigenza. Su questo è necessario un indirizzo specifico del comitato di settore, cioè del datore di lavoro.

Come si accede

Tre strade, e vale la pena tenerle distinte perché troppo spesso se ne pratica una sola.

Il concorso pubblico dall’esterno. L’amministrazione mette a bando posti di elevata qualificazione e li apre al mercato del lavoro. E qui c’è una data che vale la pena fissare: con il DPCM del 29 gennaio 2025, firmato dai ministri Zangrillo e Giorgetti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 marzo, le amministrazioni centrali hanno cominciato per la prima volta a bandire procedure di reclutamento dedicate alle elevate professionalità. Fino ad allora l’area esisteva nei contratti; da quel momento esiste nei concorsi. Al Ministero dell’economia e delle finanze ne sono state autorizzate 30 da concorso pubblico, al Ministero degli Affari Esteri 18, e una quota consistente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Poi sono stati banditi altri concorsi.

La progressione tra le aree. Il personale interno in possesso del titolo di studio richiesto accede tramite procedura selettiva. Lo stesso decreto del 2025 destinava a questo canale altre 30 posizioni al MEF e 17 al Ministero degli Affari Esteri: dentro e fuori in equilibrio, ed è un equilibrio voluto. Le elevate qualificazioni non servono né solo a premiare chi c’è già, né solo a comprare competenze sul mercato.

L’incarico. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, con obiettivi e valutazione, come avviene per la dirigenza.

Cosa cambia con la legge 119/2026

Nel gennaio 2023, su questo blog, proponevo un corso-concorso della SNA per le elevate professionalità e scrivevo una frase che allora suonava eretica: quest’area non deve essere solo un punto di arrivo della carriera del personale non dirigente, ma soprattutto un’area di partenza verso la dirigenza.

La legge 2 luglio 2026, n. 119 ha riscritto l’articolo 28 del d.lgs. 165/2001 e ha fatto esattamente questo. L’accesso alla dirigenza di seconda fascia si articola ora su tre canali: 50 per cento corso-concorso SNA, 20 per cento concorso pubblico, 30 per cento un canale nuovo di sviluppo di carriera riservato al personale interno.

E qui sta il punto che cambia il significato dell’intero istituto: per accedere a quel 30 per cento servono almeno cinque anni nell’area dei funzionari oppure almeno due anni nell’area delle elevate qualificazioni, con i titoli di studio già richiesti per la dirigenza. Due anni contro cinque. Le elevate qualificazioni non sono più il tetto della carriera non dirigenziale: sono la scorciatoia legittima verso quella dirigenziale — con una prova scritta e orale, una commissione di sette membri estratti a sorte, un incarico temporaneo di massimo tre anni rinnovabile una volta e un periodo di osservazione di almeno quattro anni prima dell’immissione in ruolo. Ne ho scritto in dettaglio quando ho provato a smontare la lettura mediatica della riforma.

Un’amministrazione che oggi non ha istituito posizioni di elevata qualificazione non sta rinunciando a un livello retributivo. Sta rinunciando al proprio vivaio dirigenziale.

L’errore che continuano a fare le amministrazioni

Torniamo ai 221 euro. Il contratto ha detto con la massima chiarezza dove sta il valore. La riforma ha detto dove porta la strada. Manca il terzo pezzo, ed è quello che nessuna norma può scrivere al posto delle amministrazioni: una scelta organizzativa.

Istituire elevate qualificazioni significa chiedersi quali funzioni, in questa amministrazione, richiedono davvero autonomia specialistica e responsabilità di risultato. È un lavoro di analisi organizzativa, non di gestione del personale. Distribuirle in proporzione all’anzianità è molto più semplice, non litiga con nessuno, e produce il risultato di avere in organico persone pagate di più per fare esattamente ciò che facevano prima.

Si dirà: mancano le risorse. In parte è vero, e in parte è un alibi. Sono molte le amministrazioni che hanno in dotazione organica posti di dirigente di seconda fascia che non riescono a coprire, con la conseguente proliferazione degli incarichi ad interim — che è il modo elegante di dire che un dirigente ne fa il lavoro di due. Ridurre quei posti vacanti e destinare i risparmi a finanziare posizioni di elevata qualificazione è un’operazione a somma positiva: si trasforma una casella vuota in una funzione presidiata.

C’è poi una ragione più profonda, e riguarda chi ha meno di trentacinque anni. Un giovane che entra oggi nella PA vuole sapere quanto tempo passerà prima di avere una responsabilità vera, non solo quanto guadagnerà. Alla domanda su come si costruisce una carriera nell’amministrazione pubblica, fino a ieri rispondevamo con l’anzianità. Adesso avremmo per la prima volta una risposta diversa da dare — a condizione di usarla.

Perché il rischio, quello vero, non è che le elevate qualificazioni falliscano. È che riescano formalmente: che ogni amministrazione le istituisca, le assegni, le retribuisca, e che tra cinque anni ci accorgiamo di aver costruito un’ennesima fascia di anzianità con un nome nuovo. Sarebbe la sconfitta più italiana di tutte — quella in cui gli adempimenti sono tutti in ordine e non è cambiato niente.

Abbiamo lo strumento, il contratto che lo paga e la legge che gli dà uno sbocco. Manca solo di decidere se vogliamo davvero una pubblica amministrazione in cui si sale perché si è capaci, e non perché si è aspettato.

Una risposta a “Le elevate qualificazioni non sono un premio di anzianità”

  1. Avatar Girolamo orestano
    Girolamo orestano

    Molto interessante e puntualizza la situazione di un ruolo previsto e poco utilizzato. Qualche stortura permane a livello di inquadramento e retribuzione: sei mesi ( periodo di prova) senza retribuzione di posizione e senza indennità di amministrazione ( non prevista per le ep) rendono lo stipendio di ingresso molto più basso di quello di funzionari con po o in amministrazioni con forti indennità. Andrebbe sanato nel contratto funzioni centrali questi trattamento altamente sbilanciato che fa delle ep gli unici lavoratori che per sei mesi hanno diritto solo al tabellare .

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